ROMA - Entro quattro mesi i certificati di assenza per malattia dei lavoratori pubblici dovranno essere inviati all'amministrazione di competenza solo per via telematica. E in caso di inosservanza di questo obbligo, previsto dalla muova formulazione dell'articolo 55 del decreto 165/2001 (modificato dalla riforma Brunetta), si profilerà un illecito disciplinare che in caso di reiterazione "comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento": è quanto emerge dalla circolare 1/2010 del dipartimento per la digitalizzazione e l'innovazione appena pubblicata secondo la quale per il medico inadempiente è prevista la decadenza della convenzione con il servizio sanitario nazionale. La certificazione medica deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato nei casi di malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni e "in ogni caso dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare".
In tutti i casi la certificazione è inviata direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria all'Inps che con le stesse modalità la invia all'amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico ammalato. Nei giorni scorsi il ministero della Salute di concerto con i ministeri del Lavoro e dell'Economia ha definito le "modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC (sistema di accoglienza centrale). "Per i tre mesi successivi alla pubblicazione del decreto (il 19 marzo, ndr)- si legge nella circolare del dipartimento dell'Innovazione - è riconosciuta la possibilità per il medico di procedere al rilascio cartaceo dei certificati secondo le modalità attualmente vigenti". Per il mese successivo è previsto un collaudo generale del sistema. La responsabilità per mancata trasmissione telematica dei certificati e l'eventuale irrogazione delle sanzioni, quindi si configura solo dopo un periodo di quattro mesi complessivi e quindi dopo il 19 luglio
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